Una RSA non può dimettere un ospite a suo piacimento. Può farlo nei casi previsti dal contratto, dal regolamento e dalle regole della Regione: di solito morosità, peggioramento che rende incompatibile la permanenza, assenza prolungata o fine di un ricovero temporaneo. Non abbiamo trovato una norma nazionale che elenchi i motivi. Se ricevete una comunicazione di dimissione, chiedete per iscritto quale clausola la giustifica e coinvolgete subito ASL e servizi sociali del Comune.
Non è una consulenza legale: per un caso concreto sentite un avvocato o un'associazione di consumatori. Se invece siete voi a voler cambiare struttura, vedi Come cambiare RSA.
Cosa possiamo dire con certezza, e cosa no
Non c'è, nelle fonti che abbiamo letto, una legge dello Stato che dica "la RSA può dimettere solo se...". Le regole stanno in tre posti:
- il contratto d'ingresso (e il regolamento a cui rimanda): è qui che vengono elencati i motivi. Vedi Contratto d'ingresso in RSA;
- le regole regionali su autorizzazione, accreditamento e rapporti con ASL e Comuni, che cambiano da Regione a Regione;
- le norme generali sui contratti: il codice civile permette di prevedere che il contratto si risolva se una obbligazione precisa non viene adempiuta, e la risoluzione opera quando la parte interessata dichiara di volersene avvalere (art. 1456). Nei contratti con un consumatore, il Codice del consumo presume vessatorie le clausole che permettono al professionista di recedere da un contratto a tempo indeterminato senza ragionevole preavviso (art. 33, comma 2, lett. h) o di modificare unilateralmente le clausole senza giustificato motivo (lett. m).
Quindi una dimissione può essere legittima o meno a seconda di cosa avete firmato, del tipo di posto (privato o convenzionato) e della Regione.
I motivi più comuni
Per dare un'idea concreta: in un contratto d'ingresso lombardo pubblicato online (edizione maggio 2021) la struttura può dimettere per mancato pagamento di due mesi consecutivi, mancata accettazione della nuova retta, sopravvenuta situazione documentata dal direttore sanitario che rende impossibile la permanenza, assenza superiore a quindici giorni non giustificata, revoca del consenso al trattamento dei dati o degli atti medici, e "lesione del rapporto fiduciario" giudicata dalla direzione. È un esempio, non un elenco valido ovunque. Ma mostra che alcune clausole sono molto ampie: sono quelle da leggere con più attenzione.
Morosità
Sono le dimissioni più discusse. Nel contratto lombardo d'esempio il mancato pagamento per due mesi consecutivi comporta la risoluzione, salvo dilazioni concordate. Lo stesso testo, però, dice che la dimissione può avvenire solo dopo che la struttura ha attivato, "se necessaria", il rientro a domicilio in forma assistita con Comune e ATS. Un commento di un avvocato su Lombardia Sociale (2014) riporta una previsione simile per la Lombardia: il contratto deve indicare, tra l'altro, decorso quale termine si intende risolto e l'obbligo della struttura di attivarsi con Comune e ASL perché le dimissioni avvengano in forma assistita.
C'è anche un passaggio del Consiglio di Stato: nella sentenza sez. III, 17/10/2011, n. 5549 (causa tra un istituto di ricovero e un Comune, per rette di una persona disabile) si legge che gli istituti "non possono certo dimettere per mancato pagamento". È un'osservazione fatta nel motivare la decisione, non una regola generale sulle RSA; non la citiamo per dire che una dimissione per morosità sia sempre vietata.
Cosa fare se la retta è diventata un problema: parlate presto con la struttura, chiedete una dilazione per iscritto, rivolgetevi al servizio sociale del Comune di residenza dell'anziano per l'eventuale integrazione (vedi Quanto paga il Comune) e verificate se il posto ha la quota sanitaria (quota sanitaria RSA).
Peggioramento delle condizioni di salute
Alcuni contratti prevedono la dimissione se le condizioni dell'ospite non sono più compatibili con la permanenza. Nel contratto lombardo d'esempio la valutazione è del direttore sanitario della struttura. Per i posti convenzionati le regole regionali possono affidare la valutazione all'ASL. Esempio verificato: in Piemonte, per i nuclei Alzheimer temporanei (DGR 45-4248/2012, allegato 3), l'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASL di residenza deve verificare periodicamente se sia necessaria la permanenza o sia attuabile la dimissione o il trasferimento in una residenza socio-sanitaria o al domicilio. Per gli altri casi e le altre Regioni non abbiamo trovato una regola equivalente: chiedete alla struttura su quale norma o clausola si basa e all'ASL chi valuta.
Il Piano assistenziale individualizzato deve essere aggiornato quando le condizioni cambiano: vedi PAI.
Assenze lunghe o ricovero in ospedale
Il contratto d'esempio conserva il posto in caso di ricovero ospedaliero con la retta al 100% fino al quindicesimo giorno di assenza e al 70% dal sedicesimo; dopo sessanta giorni la struttura può dimettere se servono posti letto. Sono i termini di quel testo. In Piemonte il regolamento di struttura deve descrivere modalità e tempi di mantenimento del posto in caso di ricovero ospedaliero, dimissioni e rientri in famiglia. Quindi: guardate cosa c'è scritto nel vostro contratto e nella carta dei servizi (carta dei servizi RSA).
Fine di un ricovero temporaneo
Se l'ingresso era temporaneo, la scadenza è parte del progetto. Esempi verificati:
- Emilia-Romagna: nelle case residenza possono essere previsti posti per ricoveri temporanei di sollievo; il ricovero temporaneo dopo un ricovero ospedaliero può essere a totale carico del Fondo regionale per la non autosufficienza fino a un massimo di 30 giorni, se l'Unità di Valutazione Geriatrica lo ritiene.
- Piemonte: i ricoveri di sollievo non possono superare i 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare; per il Nucleo Alzheimer Temporaneo la Regione indica di norma 60-180 giorni.
Alla scadenza si torna a casa oppure si passa a un inserimento definitivo, che richiede una valutazione e può avere lista d'attesa. Se pensate che il rientro a casa non sia possibile, muovetevi prima della scadenza: UVM, lista d'attesa, ricovero in RSA.
Se ricevete una comunicazione di dimissione
- Chiedete la motivazione per iscritto, con l'indicazione della clausola del contratto o del regolamento e il termine di preavviso.
- Rileggete contratto, regolamento e carta dei servizi. Verificate quale procedura prevedono, e se citano regole regionali.
- Rispondete per iscritto al responsabile della struttura, contestando se necessario, e conservate copia (raccomandata o PEC). Non lasciate solo comunicazioni a voce.
- Informate l'ASL e i servizi sociali del Comune. Se la persona ha un posto convenzionato o riceve un'integrazione dal Comune, sono coinvolti nel percorso. Se non c'è un'alternativa dove andare, ditelo subito per iscritto: dove esiste la dimissione assistita, la struttura deve attivarsi con Comune e ASL.
- Chiedete la documentazione sanitaria di passaggio. In Piemonte il regolamento di struttura deve prevedere il rilascio della documentazione in caso di trasferimento, allontanamento o decesso; il contratto lombardo d'esempio prevede una relazione con stato di salute e trattamenti.
- Valutate un aiuto legale. Un'associazione di consumatori o un avvocato possono dire se una clausola è contestabile.
A chi rivolgersi se non siete d'accordo
Le vie di reclamo cambiano da Regione a Regione. Due esempi verificati:
- Lombardia: l'URP di ATS, ASST o IRCCS raccoglie reclami e segnalazioni; l'Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) di ATS e ASST può fare un'ulteriore istruttoria se la risposta non soddisfa; poi si può chiedere l'intervento del Difensore regionale.
- Toscana: ogni Azienda sanitaria gestisce i reclami con l'URP e, in seconda istanza, la Commissione Mista Conciliativa; il Difensore civico regionale trasmette i reclami sanitari agli URP, ne monitora l'esito e sollecita l'Azienda in caso di ritardo.
La legge 24/2017 (art. 2) permette alle Regioni di affidare al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute: chi riceve prestazioni sanitarie può rivolgersi a lui gratuitamente per segnalare disfunzioni. Non tutte le Regioni l'hanno attuata. Verificate sul sito della vostra Regione o dell'ASL. Il percorso completo è in Reclamo contro una RSA. Per sospetti di maltrattamento: Maltrattamenti in RSA.
Sul piano civile, se ritenete illegittima una dimissione o una clausola, decide il giudice: non c'è una scorciatoia che possiamo promettervi.
Fonti
- D.Lgs. 206/2005, Codice del consumo, art. 33 (testo su Brocardi.it): https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iii/titolo-i/art33.html, consultato il 28/9/2026.
- Codice civile, art. 1456, clausola risolutiva espressa (testo su Brocardi.it): https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1456.html, consultato il 28/9/2026.
- Consiglio di Stato, sez. III, 17/10/2011, n. 5549 (massima e passaggio della motivazione su GADIT): https://www.gadit.it/articolo/71726, consultato il 28/9/2026.
- Regione Piemonte, DGR 30 luglio 2012, n. 45-4248 (allegati 3 e 5): https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/32/attach/dgr04248070_30072012.pdf, consultato il 28/9/2026.
- Regione Piemonte, "Interventi socio sanitari per anziani": https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/anziani/interventi-socio-sanitari-per-anziani, consultato il 28/9/2026.
- Regione Emilia-Romagna, "Ricoveri di sollievo": https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/ricoveri-di-sollievo, consultato il 28/9/2026.
- Regione Lombardia, "Segnalazioni e reclami su tematiche sanitarie": https://www.regione.lombardia.it/sanita/monitoraggio-dei-servizi-sanitari/segnalazioni-e-reclami-su-tematiche-sanitarie, consultato il 28/9/2026.
- Difensore civico della Toscana, sezione Sanità: https://difensorecivicotoscana.it/faq?liv1=11, consultato il 28/9/2026.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 2 (Difensore civico regionale garante per il diritto alla salute): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art2, consultato il 28/9/2026.
- Lombardia Sociale, "Contratto di ingresso, contratto rischioso", 29/5/2014: https://lombardiasociale.it/2014/05/29/contratto-di-ingresso-contratto-rischioso/, consultato il 28/9/2026.


