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Contratto d'ingresso in RSA: cosa controllare prima di firmare

Contratto d'ingresso in RSA: cosa controllare prima di firmare

Il contratto d'ingresso è un accordo tra la struttura e chi firma. Non esiste un modello nazionale unico: contenuto e limiti cambiano da Regione a Regione e da struttura a struttura. Prima di firmare controllate cinque cose: in che veste firmate (ospite, referente o garante), il deposito cauzionale, come può aumentare la retta, cosa succede se il vostro familiare è assente, come si esce dal contratto.

Non è una consulenza legale. Se avete dubbi su una clausola concreta, portate il testo a un avvocato o a un'associazione di consumatori prima di firmare. Chiedete la bozza in anticipo, insieme alla carta dei servizi: il contratto descrive gli impegni economici, la carta descrive il servizio.

Le regole, in breve

Nel contratto tra un professionista (la struttura) e un consumatore (chi firma per sé o per un familiare) il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, creano un significativo squilibrio tra diritti e obblighi (art. 33, comma 1). Il comma 2 elenca clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Ne useremo alcune più sotto.

Altre tre regole dello stesso Codice:

  • le clausole scritte devono essere chiare e comprensibili; nel dubbio prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35);
  • non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale; se il contratto è un modulo prestampato, è la struttura a dover provare che c'è stata (art. 34, commi 4 e 5);
  • una clausola vessatoria è nulla, ma il contratto resta valido per il resto; la nullità opera solo a favore del consumatore (art. 36).

Una cautela: se un posto è accreditato o convenzionato con l'ASL, alcuni giuristi discutono quanto il rapporto sia davvero "privato". Un commento pubblicato su Lombardia Sociale nel 2014 giudica la questione controversa. Non abbiamo trovato una pronuncia che risolva il punto in generale. Verificate quindi sempre cosa prevede la Regione.

1. Chi firma e in che veste

È la clausola che pesa di più. Molti contratti prevedono, oltre all'ospite, un familiare come "obbligato in solido", "garante" o "terzo obbligato". Il codice civile definisce fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (art. 1936). Tradotto: se l'ospite non paga, la struttura può rivolgersi a voi.

In un contratto d'ingresso lombardo pubblicato online (edizione maggio 2021), a titolo di esempio, chi firma come obbligato si impegna "in solido" con gli altri, "senza beneficio della preventiva escussione". In pratica la struttura può chiedere a voi senza prima agire contro l'ospite. Lo stesso contratto dice che il garante risponde di qualsiasi obbligazione dell'ospite verso la struttura, non solo della retta base. Non è una regola generale: è quel testo.

Cosa controllare:

  • il ruolo scritto accanto alla vostra firma. "Referente per le comunicazioni" e "garante" sono cose molto diverse;
  • se c'è un tetto all'importo garantito, e per quali voci;
  • se la garanzia dura fino a quando l'ospite resta in struttura o oltre.

Sul piano giuridico: la Corte di giustizia UE (ord. 14/9/2016, C-534/15) ha chiarito, in un caso di garanzia bancaria per una società, che una persona fisica che garantisce per scopi estranei alla propria attività professionale e senza legami funzionali con il debitore può essere considerata consumatore; spetta al giudice nazionale verificarlo. Non abbiamo trovato una sentenza che applichi questo principio ai garanti delle RSA: citiamo il principio, non un esito.

Se l'ospite ha diritto a prestazioni sanitarie inscindibili da quelle assistenziali, un impegno di pagamento può risultare nullo secondo la Cassazione (ord. 26943/2024): l'argomento è in I figli devono pagare la RSA?. Non vale per ogni caso.

2. Deposito cauzionale

Non abbiamo trovato una norma nazionale che ne fissi l'importo. Alcune Regioni hanno posto dei limiti. Esempio verificato: in Piemonte, le linee guida per il regolamento di struttura (DGR 45-4248 del 30/7/2012, allegato 5) dicono che l'eventuale cauzione non può superare l'importo mensile della retta a carico dell'utente, è fruttifera, va restituita entro 30 giorni da quando il posto viene lasciato, e non può essere chiesta a chi ha la retta integrata dall'ente gestore dei servizi socio-assistenziali. Verificate che siano ancora quelle in vigore.

Nel contratto lombardo citato sopra il deposito è invece "infruttifero", può essere trattenuto per intero in caso di mancato pagamento e viene compensato con l'ultima retta. Sono due esempi diversi, e mostrano quanto la stessa clausola possa cambiare.

Domande da fare: a quanto ammonta? È infruttifero? Quando e come viene restituito? Per quali motivi può essere trattenuto?

Diverso è il caso di una somma chiamata "caparra" o "quota di prenotazione". La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) permette a chi la riceve di trattenerla se l'altra parte è inadempiente; se invece è inadempiente chi l'ha ricevuta, l'altra parte può esigere il doppio. Nel contratto con un consumatore si presume vessatoria la clausola che permette al professionista di trattenere quanto versato se il consumatore non conclude o recede, senza il diritto di esigere il doppio (art. 33, comma 2, lett. e).

3. Retta, extra e aumenti

Il contratto deve dire cosa comprende la retta e cosa si paga a parte. In Piemonte il regolamento di struttura deve indicare i servizi aggiuntivi e le modalità di pagamento (DGR 45-4248/2012, allegato 5). Altrove dipende dalla Regione. Chiedete l'elenco delle "prestazioni escluse" con i prezzi: un commento su Lombardia Sociale segnala che questa voce, se generica, si presta a essere un contenitore di costi non definiti.

Sugli aumenti, il Codice del consumo presume vessatorie le clausole che permettono al professionista:

  • di modificare unilateralmente le clausole senza giustificato motivo (art. 33, comma 2, lett. m);
  • di aumentare il prezzo senza che il consumatore possa recedere (lett. o);
  • di determinare il prezzo al momento della prestazione (lett. n).

Nel contratto lombardo d'esempio le tariffe variano di norma una volta all'anno, con comunicazione scritta almeno 20 giorni prima, senza effetto retroattivo, e con 7 giorni per recedere. Sono i termini di quel testo, non una regola. Chiedete di vedere scritto: chi decide l'aumento, con quale preavviso, se potete recedere.

Guardate anche interessi di mora e penali: si presume vessatoria la clausola che impone una somma manifestamente eccessiva in caso di inadempimento o ritardo (lett. f). Per capire cosa spetta al Servizio sanitario e cosa a voi, vedi Quota sanitaria RSA.

4. Assenze e ricoveri in ospedale

Non abbiamo trovato una regola nazionale su quanto si paga quando l'ospite è assente. Le Regioni possono richiedere che sia scritto: in Piemonte il regolamento deve descrivere modalità e tempi di mantenimento del posto in caso di ricovero ospedaliero, trasferimento, dimissioni, rientri in famiglia e decesso; per il decesso, la retta (con la riduzione prevista) è dovuta per un massimo di tre giorni (DGR 45-4248/2012, allegato 5).

Nel contratto lombardo d'esempio: retta al 100% fino al quindicesimo giorno di assenza e al 70% dal sedicesimo; dopo sessanta giorni la struttura può dimettere l'ospite se servono posti letto. Chiedete quindi: quanto si paga per giorno di assenza? Fino a quando il posto è conservato? Quanti giorni di retta dopo un decesso?

5. Recesso e preavviso

Nel Codice del consumo si presumono vessatorie, tra le altre, le clausole che:

  • riconoscono la facoltà di recedere solo al professionista, e di trattenere somme per prestazioni non ancora eseguite (art. 33, comma 2, lett. g);
  • permettono al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza ragionevole preavviso (lett. h);
  • fissano un termine eccessivamente anticipato per la disdetta, per evitare la proroga tacita (lett. i).

Controllate il vostro preavviso per uscire e quanti giorni di retta pagate dopo la disdetta. Nel contratto lombardo d'esempio bastano 7 giorni scritti, ma le dimissioni volontarie comportano il pagamento dell'intero mese in corso, e il recesso si perfeziona solo a uscita avvenuta. Lo stesso testo prevede un periodo di prova di un mese, con recesso immediato per entrambe le parti.

Quando può essere la struttura a chiudere il rapporto, e cosa può fare la famiglia: Dimissioni dalla RSA.

6. Altre clausole da leggere

  • Foro competente. Si presume vessatoria la clausola che fissa come sede del foro una località diversa dalla residenza o dal domicilio del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u).
  • Qualità del servizio e pagamento. Il Codice presume vessatoria la clausola che limita o esclude l'eccezione d'inadempimento (lett. r) e quella che limita la responsabilità in caso di morte o danno alla persona (lett. a).
  • Oggetti personali. Quello stesso contratto dice che gli oggetti non ritirati entro un anno dalle dimissioni restano alla struttura. Chiedete cosa prevede il vostro.
  • Regolamento o carta richiamati. Se il contratto rimanda a regolamenti che possono cambiare, chiedete di leggerli: valgono quanto il contratto.

Come muoversi

  1. Chiedete il contratto, la carta dei servizi e il regolamento in copia, prima dell'ingresso.
  2. Evidenziate le clausole su garanzia, cauzione, aumenti, assenze, recesso, dimissioni.
  3. Chiedete per iscritto le modifiche o i chiarimenti, e conservate le risposte.
  4. Se vi dicono che "senza firma il posto salta", chiedete di portare il testo a un legale: non firmate sotto pressione.
  5. Firmate con il ruolo giusto: ospite, rappresentante legale (vedi amministratore di sostegno) o garante. Se non siete sicuri di essere garante, non firmate finché non è chiarito.

Prima di scegliere la struttura, le domande da fare in visita aiutano a capire cosa il contratto dovrà dire.

Fonti

  • D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, artt. 33-36 (testo consultato su Brocardi.it; Normattiva non restituiva il testo): https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iii/titolo-i/art33.html, consultato il 28/9/2026.
  • Codice civile, artt. 1385 e 1936 (testo su Brocardi.it): https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xxii/sezione-i/art1936.html, consultato il 28/9/2026.
  • Corte di giustizia UE, ordinanza 14 settembre 2016, C-534/15 (Dumitraș), testo in italiano: https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/sites/default/files/allegati/cortedigiustiziadellunioneeuropeasez.x14settembre2016c-534-15.pdf, consultato il 28/9/2026.
  • Regione Piemonte, DGR 30 luglio 2012, n. 45-4248, allegato 5 (linee guida per il regolamento di struttura): https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/32/attach/dgr04248070_30072012.pdf, consultato il 28/9/2026.
  • Lombardia Sociale, "Contratto di ingresso, contratto rischioso", 29/5/2014 (commento di avvocato su DGR Lombardia X/1185 del 20/12/2013): https://lombardiasociale.it/2014/05/29/contratto-di-ingresso-contratto-rischioso/, consultato il 28/9/2026.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17/10/2024 n. 26943 (sintesi Biodiritto): https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-di-Cassazione-sez.-III-civ.-ord.-n.-26943-2024-Morbo-di-Alzheimer-e-gratuita-delle-prestazioni-assistenziali, consultato il 28/9/2026.

Domande frequenti

Posso rifiutarmi di firmare come garante?

Non abbiamo trovato una norma nazionale che lo vieti o lo imponga in via generale. Dipende dalla Regione, dal tipo di posto (convenzionato o privato) e dal contratto. Chiedete alla struttura e all'ASL, e leggete [I figli devono pagare la RSA?](/blog/obbligo-figli-pagare-rsa).

La struttura può trattenere il deposito cauzionale?

Solo se e come lo prevede il contratto, entro i limiti della Regione. Alcune Regioni hanno fissato tetti e tempi di restituzione: in Piemonte, per esempio, una mensilità al massimo.

Il contratto può cambiare la retta senza avvisarmi?

Si presume vessatoria la modifica unilaterale delle clausole senza giustificato motivo, e l'aumento di prezzo senza diritto di recesso (art. 33 Codice del consumo). Guardate cosa dice il vostro contratto su preavviso e recesso.

A chi posso far leggere il contratto?

A un avvocato o a un'associazione di consumatori. Se il posto è convenzionato, potete chiedere informazioni anche all'ASL e al servizio sociale del Comune.

Le informazioni in questo articolo hanno scopo informativo e non sostituiscono il parere di un medico o di un professionista sanitario.

CR

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Redazione cercaRSA

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